Art. 21. Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce Rossa 1. Ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel corpo militare della Croce rossa e' riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale ovvero in ferma quadriennale, di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 19, 20 e 21 del presente bando di arruolamento. 2. I criteri e le modalita' per l'ammissione degli aspiranti di cui al precedente punto 1, saranno determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.