Art. 21.
                Reclutamento nelle carriere iniziali
           delle Forze di polizia ad ordinamento militare
           e civile e del Corpo militare della Croce Rossa
    1.  Ai  sensi  dell'art.  16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i
posti  messi  annualmente  a  concorso  nelle carriere iniziali delle
Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  civile  e nel corpo
militare  della  Croce  rossa  e'  riservato  ai  volontari  in ferma
prefissata  di  un  anno  ovvero  in rafferma annuale ovvero in ferma
quadriennale,  di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 19, 20 e 21
del presente bando di arruolamento.
    2.  I  criteri e le modalita' per l'ammissione degli aspiranti di
cui  al  precedente  punto  1,  saranno determinati da ciascuna delle
amministrazioni   interessate   con  decreto  adottato  dal  ministro
competente, di concerto con il Ministro della difesa.