Art. 4.
                       Fasi dell'arruolamento
    1.  Per  ogni blocco l'arruolamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
      a)  presentazione  delle domande secondo le modalita' di cui al
precedente art. 3, punto 1, lettera b);
      b)  acquisizione  delle  domande da parte della D.I.P.M.A. - 5°
ufficio  -  1ª  sezione  ed  accertamento  da  parte del medesimo dei
requisiti  di  cui al precedente art. 2, punto 1, fatta eccezione per
le  lettere  c)  e g), nonche' per le lettere h) ed i), ed esclusione
degli aspiranti non in possesso degli stessi;
      c)  valutazione  del  giudizio conseguito nel diploma di scuola
media inferiore (scuole medie) di cui al successivo art. 7, punto 1;
      d) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8
e formazione della graduatoria definitiva;
      e)  accertamento  dei requisiti d'idoneita' sanitaria di cui al
precedente  art. 2,  punto  1,  lettere  c),  g)  ed h), indicate nel
successivo art. 10, punto 2;
      f)  accertamento  dei  requisiti  d'idoneita'  attitudinale per
l'impiego  nelle  categorie/specialita'  previste dall'ordinamento di
Forza armata, indicate nel successivo art. 10, punto 3;
      g)  incorporazione  degli  aspiranti  utilmente collocati nella
graduatoria finale di cui alla precedente lettera d) risultati idonei
agli accertamenti di cui alle precedenti lettere e) e f);
      h)  ulteriore accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale
decadenza  dall'incorporazione  degli arruolati non in possesso degli
stessi.