Art. 4. Fasi dell'arruolamento 1. Per ogni blocco l'arruolamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) presentazione delle domande secondo le modalita' di cui al precedente art. 3, punto 1, lettera b); b) acquisizione delle domande da parte della D.I.P.M.A. - 5° ufficio - 1ª sezione ed accertamento da parte del medesimo dei requisiti di cui al precedente art. 2, punto 1, fatta eccezione per le lettere c) e g), nonche' per le lettere h) ed i), ed esclusione degli aspiranti non in possesso degli stessi; c) valutazione del giudizio conseguito nel diploma di scuola media inferiore (scuole medie) di cui al successivo art. 7, punto 1; d) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8 e formazione della graduatoria definitiva; e) accertamento dei requisiti d'idoneita' sanitaria di cui al precedente art. 2, punto 1, lettere c), g) ed h), indicate nel successivo art. 10, punto 2; f) accertamento dei requisiti d'idoneita' attitudinale per l'impiego nelle categorie/specialita' previste dall'ordinamento di Forza armata, indicate nel successivo art. 10, punto 3; g) incorporazione degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di cui alla precedente lettera d) risultati idonei agli accertamenti di cui alle precedenti lettere e) e f); h) ulteriore accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale decadenza dall'incorporazione degli arruolati non in possesso degli stessi.