Art. 5. Deleghe - esclusioni - riesami 1. La D.I.P.M.A. - 5° ufficio e' delegata dalla direzione generale per il personale militare allo svolgimento delle operazioni inerenti l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 2, punto 1, fatta eccezione per le lettere c), g), h) ed i), e ad effettuare le dovute esclusioni dall'arruolamento. 2. L'aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il provvedimento di esclusione dall'arruolamento da parte della D.I.P.M.A. - 5° ufficio, puo' avanzare oltre ai ricorsi previsti per legge, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata istanza, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª divisione reclutamento volontari - 4ª sezione - casella postale 355 - cap. 00187 Roma centro - chiedendo il riesame del provvedimento di esclusione dall'arruolamento. 3. La predetta Direzione generale, in sede di riesame di cui al precedente punto 2, valutate le motivazioni addotte e gli elementi forniti dal ricorrente, riammette alle selezioni dell'arruolamento con il primo blocco utile gli aspiranti che risultino essere in possesso dei requisiti previsti ovvero conferma l'esclusione operata, fornendone notizia all'ente che ha proceduto all'esclusione e all'interessato.