Art. 5.
                   Deleghe - esclusioni - riesami
    1.  La  D.I.P.M.A.  -  5°  ufficio  e'  delegata  dalla direzione
generale  per il personale militare allo svolgimento delle operazioni
inerenti l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 2,
punto  1,  fatta  eccezione  per  le  lettere  c), g), h) ed i), e ad
effettuare le dovute esclusioni dall'arruolamento.
    2.  L'aspirante  nei  confronti  del  quale sia stato adottato il
provvedimento   di   esclusione   dall'arruolamento  da  parte  della
D.I.P.M.A.  - 5° ufficio, puo' avanzare oltre ai ricorsi previsti per
legge,  entro  trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento
di  esclusione,  motivata  e  documentata  istanza,  inviata  a mezzo
raccomandata  con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale per il
personale  militare - I Reparto - 3ª divisione reclutamento volontari
-  4ª  sezione  -  casella  postale  355  -  cap. 00187 Roma centro -
chiedendo    il    riesame    del    provvedimento    di   esclusione
dall'arruolamento.
    3.  La  predetta Direzione generale, in sede di riesame di cui al
precedente  punto  2,  valutate le motivazioni addotte e gli elementi
forniti  dal  ricorrente,  riammette alle selezioni dell'arruolamento
con  il  primo  blocco  utile  gli  aspiranti che risultino essere in
possesso dei requisiti previsti ovvero conferma l'esclusione operata,
fornendone   notizia  all'ente  che  ha  proceduto  all'esclusione  e
all'interessato.