Art. 7. Selezione degli aspiranti da ammettere alla valutazione di titoli di merito 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 1° settembre 2004, per ogni blocco la commissione di cui al precedente art. 6, compila una graduatoria preliminare degli aspiranti all'arruolamento definita in funzione del giudizio conseguito dagli stessi nel diploma d'istruzione secondaria di primo grado assegnando i seguenti punteggi: ottimo punti 4,0; distinto punti 3,0; buono punti 2,0; sufficiente punti 1,0. 2. Gli aspiranti da ammettere alla valutazione dei titoli di cui al successivo art. 8 sono tratti dalla graduatoria preliminare di cui al precedente punto 1 entro i sottonotati numeri massimi di collocazione utile: 1° blocco: n. 780; 2° blocco: n. 630; 3° blocco: n. 630. 3. A parita' di punteggio la precedenza e' data agli aspiranti in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 4. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.