Art. 7.
Selezione  degli aspiranti da ammettere alla valutazione di titoli di
                               merito
    1.  Ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del decreto ministeriale
1° settembre   2004,  per  ogni  blocco  la  commissione  di  cui  al
precedente   art. 6,   compila   una  graduatoria  preliminare  degli
aspiranti   all'arruolamento   definita   in  funzione  del  giudizio
conseguito  dagli stessi nel diploma d'istruzione secondaria di primo
grado assegnando i seguenti punteggi:
      ottimo punti 4,0;
      distinto punti 3,0;
      buono punti 2,0;
      sufficiente punti 1,0.
    2.  Gli aspiranti da ammettere alla valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 8 sono tratti dalla graduatoria preliminare di cui
al   precedente  punto  1  entro  i  sottonotati  numeri  massimi  di
collocazione utile:
      1° blocco: n. 780;
      2° blocco: n. 630;
      3° blocco: n. 630.
    3. A parita' di punteggio la precedenza e' data agli aspiranti in
possesso  dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487  e  successive
modificazioni.
    4.  In  caso  di  ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane  d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.