Art. 8.
                  Valutazione dei titoli di merito
    1.  Per  ogni  blocco  la commissione di cui al precedente art. 6
redige  una graduatoria di merito degli aspiranti utilmente collocati
nella   graduatoria  preliminare,  compresi  nei  numeri  massimi  di
collocazione  utile di cui al precedente art. 7, punto 2, provvedendo
a  sommare  il  punteggio  riportato  nella  graduatoria  di  cui  al
precedente  art. 7,  punto  1 con il punteggio dei seguenti titoli di
merito,  a  fianco  di  ciascuno  dei quali e' attribuito il relativo
punteggio:
    a)  titoli  previsti  dall'articolo  8,  comma  2, lettera c) del
decreto ministeriale 1° settembre 2004:
      1. porto d'armi punti 1,0;
      2. patente di guida civile e militare (tipo A e B) punti 1,0;
      3.  patente  di  guida  civile  e  militare  (superiore al tipo
B) punti 1,0;
    b) titoli previsti dal presente bando di arruolamento:
      1. brevetto di pilota di aeroplano punti 2,0;
      2. corso di cultura aeronautica  punti 1,0;
      3. brevetto  ovvero abilitazione al lancio con paracadute punti
1,0;
      4.  titoli  sportivi  di  livello almeno nazionale riconosciuti
dalla Federazione sportiva nazionale e/o CONI punti 4,0;
      5. ogni classe di scuola media superiore superata punti 1,0.
    2. A parita' di punteggio la precedenza e' data agli aspiranti in
possesso  dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487  e  successive
modificazioni.
    3.  In  caso  di  ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane  d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.