Art. 8. Valutazione dei titoli di merito 1. Per ogni blocco la commissione di cui al precedente art. 6 redige una graduatoria di merito degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria preliminare, compresi nei numeri massimi di collocazione utile di cui al precedente art. 7, punto 2, provvedendo a sommare il punteggio riportato nella graduatoria di cui al precedente art. 7, punto 1 con il punteggio dei seguenti titoli di merito, a fianco di ciascuno dei quali e' attribuito il relativo punteggio: a) titoli previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale 1° settembre 2004: 1. porto d'armi punti 1,0; 2. patente di guida civile e militare (tipo A e B) punti 1,0; 3. patente di guida civile e militare (superiore al tipo B) punti 1,0; b) titoli previsti dal presente bando di arruolamento: 1. brevetto di pilota di aeroplano punti 2,0; 2. corso di cultura aeronautica punti 1,0; 3. brevetto ovvero abilitazione al lancio con paracadute punti 1,0; 4. titoli sportivi di livello almeno nazionale riconosciuti dalla Federazione sportiva nazionale e/o CONI punti 4,0; 5. ogni classe di scuola media superiore superata punti 1,0. 2. A parita' di punteggio la precedenza e' data agli aspiranti in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 3. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.