Art. 9. Approvazione delle graduatorie 1. Per ogni blocco la commissione valutatrice di cui al precedente art. 6, invia la graduatoria di merito di cui al precedente art. 8, punto 1, con l'eventuale documentazione probante, alla Direzione generale per il personale militare che effettuati gli accertamenti di competenza provvede all'approvazione della stessa con decreto dirigenziale. 2. La graduatoria ha validita' 12 mesi.