Art. 9.
                   Approvazione delle graduatorie
    1.   Per  ogni  blocco  la  commissione  valutatrice  di  cui  al
precedente   art. 6,  invia  la  graduatoria  di  merito  di  cui  al
precedente  art. 8, punto 1, con l'eventuale documentazione probante,
alla  Direzione generale per il personale militare che effettuati gli
accertamenti di competenza provvede all'approvazione della stessa con
decreto dirigenziale.
    2. La graduatoria ha validita' 12 mesi.