Art. 11. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla commissione esaminatrice. 2. I candidati, trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria potranno richiedere, entro i successivi tre mesi, la restituzione delle pubblicazioni e dei lavori a stampa eventualmente presentati, con spese di spedizione, tramite corriere, a loro carico. 3. La restituzione sara' effettuata salvo contenzioso in atto. Decorso tale termine, l'INGV disporra' di detta documentazione secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilita' in merito alla sua conservazione.