Art. 11.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    1.  L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e'  escluso  fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.
    2.  I  candidati,  trascorsi  sei  mesi dalla pubblicazione della
graduatoria  potranno  richiedere,  entro  i  successivi tre mesi, la
restituzione  delle pubblicazioni e dei lavori a stampa eventualmente
presentati, con spese di spedizione, tramite corriere, a loro carico.
    3.  La  restituzione  sara' effettuata salvo contenzioso in atto.
Decorso  tale  termine,  l'INGV  disporra'  di  detta  documentazione
secondo  le  proprie esigenze, senza alcuna responsabilita' in merito
alla sua conservazione.