Art. 6. Titoli valutabili 1. La commissione, nel corso della prima riunione, predetermina i criteri di massima per la valutazione delle prove e dei titoli e, procede alla verifica del possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 2. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla valutazione dei relativi elaborati. 3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 40 punti. I titoli valutabili e i punteggi a essi attribuibili sono i seguenti: a) titoli di studio, titoli accademici, titoli professionali, attivita' didattica e altre attivita' pertinenti al concorso, fino a un massimo di punti 10; b) pubblicazioni e/o rapporti tecnici di cui all'art. 4, comma 6, lettera b), fino a un massimo di punti 15; c) attivita' nell'area culturale per la quale il candidato ha chiesto di concorrere, fino a un massimo di punti 15. 4. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, pena l'esclusione dalla valutazione. 5. I titoli devono essere prodotti in carta semplice, in originale o in copia autenticata ovvero in copia conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da rendere con le modalita' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e secondo lo schema di cui all'allegato 3). 6. Delle pubblicazioni e/o rapporti tecnici di cui all'art. 4, comma 6, lettera b), dovra' essere allegata una copia originale o una fotocopia autenticata ovvero una fotocopia unita ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', con la quale il candidato attesti la conformita' della copia all'originale. Tale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' puo' essere unica per tutte e dieci le pubblicazioni e/o rapporti tecnici. 7. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' la rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. 8. I candidati possono altresi', dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere secondo lo schema di cui all'allegato 3). 9. Le modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea. 10. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. 11. Ai documenti, ai titoli e alle pubblicazioni e/o rapporti tecnici, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 12. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni gia' eventualmente presentati all'INGV o ad altre amministrazioni o a documenti o pubblicazioni allegate a domande di partecipazione ad altri concorsi, anche se presso l'INGV stesso. 13. L'amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facolta' di procedere a controlli sulla veridicita' del contenuto delle diverse dichiarazioni sostitutive presso gli organi competenti. 14. Per valutare il curriculum, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici la commissione si atterra' ai seguenti criteri: originalita' e innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; congruenza dell'attivita' del candidato con l'area culturale prescelta di cui all'allegato 1); rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; continuita' temporale della produzione scientifica. 15. A tal fine, si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.