Art. 7.

                     Prove d'esame e valutazione

    1.  Le  prove d'esame consisteranno in una prova scritta e in una
prova orale sui seguenti argomenti:
      a) prova  scritta  in  lingua  italiana diretta ad accertare il
possesso,  da  parte  del  candidato,  delle  competenze previste per
l'area  culturale  scelta tra quelle di cui all'allegato 1) del bando
di concorso;
      b) colloquio,   consistente   nella   discussione   di  aspetti
scientifici di ordine generale e specifico dell'area culturale scelta
dal  candidato,  nonche'  della  prova scritta, del curriculum, delle
pubblicazioni  e dei rapporti tecnici. Durante il colloquio, inoltre,
verra'  accertata  la  conoscenza  della  lingua  inglese  e  per  il
candidato  appartenente  a uno degli Stati membri dell'Unione europea
verra'   accertato,  anche,  il  grado  di  conoscenza  della  lingua
italiana. Per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese il
candidato  dovra'  tradurre un brano tecnico-scientifico dall'inglese
all'italiano.
    2. La commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per la
prova scritta e di 30 punti per il colloquio.
    3.  Il  giorno  e il luogo della prova scritta sono comunicati ai
candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di
preavviso  rispetto  alla  data  in  cui devono sostenere la predetta
prova.
    4.  Per  lo  svolgimento  della  prova  scritta  non  puo' essere
concesso un tempo superiore alle sei ore.
    5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
    6.  Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data
comunicazione  del  punteggio  riportato  nella prova scritta e nella
valutazione  dei  titoli; della data, ora e sede di svolgimento della
prova stessa.
    7.  L'avviso  di  convocazione  al colloquio e' dato ai candidati
ammessi,  mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di
quello in cui devono sostenerlo.
    8. Il colloquio s'intende superato con un punteggio non inferiore
a  21/30  ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza
della  lingua  inglese  nonche' della lingua italiana per i candidati
stranieri.
    9. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
    10.  Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
della  votazione  da  ciascuno  riportata  in  tale  prova. L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara'
affisso nel medesimo giorno presso la sede d'esame.
    11.  Per  essere ammessi alle prove i candidati devono presentare
un valido documento di identita' personale provvisto di fotografia.
    12.  La  mancata  presentazione  alle  prove nel giorno stabilito
sara' considerata come rinuncia al concorso.
    13. La votazione complessiva risultera' dalla somma del punteggio
riportato  nella  valutazione  dei  titoli, del voto conseguito nella
prova scritta e dalla votazione riportata al colloquio.