Art. 7. Prove d'esame e valutazione 1. Le prove d'esame consisteranno in una prova scritta e in una prova orale sui seguenti argomenti: a) prova scritta in lingua italiana diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle competenze previste per l'area culturale scelta tra quelle di cui all'allegato 1) del bando di concorso; b) colloquio, consistente nella discussione di aspetti scientifici di ordine generale e specifico dell'area culturale scelta dal candidato, nonche' della prova scritta, del curriculum, delle pubblicazioni e dei rapporti tecnici. Durante il colloquio, inoltre, verra' accertata la conoscenza della lingua inglese e per il candidato appartenente a uno degli Stati membri dell'Unione europea verra' accertato, anche, il grado di conoscenza della lingua italiana. Per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese il candidato dovra' tradurre un brano tecnico-scientifico dall'inglese all'italiano. 2. La commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per la prova scritta e di 30 punti per il colloquio. 3. Il giorno e il luogo della prova scritta sono comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere la predetta prova. 4. Per lo svolgimento della prova scritta non puo' essere concesso un tempo superiore alle sei ore. 5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta. 6. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data comunicazione del punteggio riportato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli; della data, ora e sede di svolgimento della prova stessa. 7. L'avviso di convocazione al colloquio e' dato ai candidati ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo. 8. Il colloquio s'intende superato con un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese nonche' della lingua italiana per i candidati stranieri. 9. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. 10. Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno presso la sede d'esame. 11. Per essere ammessi alle prove i candidati devono presentare un valido documento di identita' personale provvisto di fotografia. 12. La mancata presentazione alle prove nel giorno stabilito sara' considerata come rinuncia al concorso. 13. La votazione complessiva risultera' dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, del voto conseguito nella prova scritta e dalla votazione riportata al colloquio.