Art. 9. Graduatoria finale e assunzione dei vincitori 1. Il Presidente dell'Istituto, con proprio decreto, tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza di cui al precedente art. 8, riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale, approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso. 2. La graduatoria sara' pubblicata all'Albo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dandone opportuno avviso nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. La graduatoria di merito avra' una validita' di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso. 4. I vincitori saranno assunti in prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato e saranno collocati nel III livello retributivo col profilo professionale di ricercatore. Il periodo di prova ha una durata di sei mesi. Per i vincitori gia' dipendenti di ruolo dell'INGV il periodo di prova e' dimezzato. 5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 6. I vincitori che, senza giustificato motivo, non assumano servizio nel termine stabilito, decadranno dal diritto all'assunzione. 7. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo condizionata. 8. Ai vincitori sara' corrisposto, dalla data di effettiva assunzione in servizio, il trattamento economico iniziale del III livello retributivo, profilo professionale di Ricercatore, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istituzioni e enti di ricerca e sperimentazione vigente.