Art. 9.

            Graduatoria finale e assunzione dei vincitori

    1.  Il  Presidente  dell'Istituto,  con  proprio  decreto, tenuti
presenti gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza di cui al
precedente  art. 8,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento
concorsuale,  approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori
del concorso.
    2.   La   graduatoria  sara'  pubblicata  all'Albo  dell'Istituto
Nazionale  di Geofisica e Vulcanologia dandone opportuno avviso nella
Gazzetta  Ufficiale.  Dalla  data  di  pubblicazione  di  tale avviso
decorrono  i  termini  per  eventuali  impugnative. La graduatoria di
merito  avra'  una  validita'  di  ventiquattro mesi dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    3. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
    4. I vincitori saranno assunti in prova con contratto di lavoro a
tempo  indeterminato  e saranno collocati nel III livello retributivo
col  profilo professionale di ricercatore. Il periodo di prova ha una
durata  di  sei  mesi.  Per  i  vincitori  gia'  dipendenti  di ruolo
dell'INGV il periodo di prova e' dimezzato.
    5.  Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
    6.  I  vincitori  che,  senza  giustificato  motivo, non assumano
servizio    nel    termine    stabilito,   decadranno   dal   diritto
all'assunzione.
    7. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo
condizionata.
    8.  Ai  vincitori  sara'  corrisposto,  dalla  data  di effettiva
assunzione  in  servizio,  il  trattamento economico iniziale del III
livello  retributivo,  profilo professionale di Ricercatore, previsto
dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 171/1991  e  dal
contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del comparto
istituzioni e enti di ricerca e sperimentazione vigente.