Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea, previsto per il concorso cui il candidato intende partecipare, secondo la ripartizione di cui all'allegato 1). Al concorso possono partecipare anche i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero dichiarato equipollente al titolo di studio richiesto dal presente bando (e' onere del candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del relativo provvedimento che la sancisce, a pena di esclusione); b) capacita' acquisita, nell'area culturale relativa al concorso cui si partecipa, maturata da specifica esperienza professionale, presso Organismi scientifici, Universita' o Enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o stranieri; tale esperienza dovra' essere opportunamente comprovata dal candidato mediante idonea documentazione; c) conoscenza della lingua straniera prevista dal concorso a cui il candidato intende partecipare (vedi allegato 1); d) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea; e) idoneita' fisica all'impiego; ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104, del 5 febbraio 1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa; l'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso, secondo le norme vigenti in materia; f) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65; g) godimento dei diritti politici; h) essere in regola con gli obblighi militari. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti richiesti ai cittadini italiani; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 2. I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena l'esclusione dal concorso. 3. La valutazione della esistenza del possesso del requisito di cui al punto b) e' demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice di cui all'art. 5. 4. A pena di esclusione, e' consentita la presentazione di una domanda per una sola area culturale tra quelle indicate nell'allegato 1.