Art. 5. Commissione esaminatrice 1. Il Presidente dell'INGV nomina una commissione esaminatrice per ciascuna delle aree culturali di cui all'allegato 1), con l'avvertenza che le aree affini potranno essere accorpate. Ogni commissione sara' composta da tre membri, di cui uno con funzione di presidente, e da un segretario. 2. La commissione dovra' concludere i lavori entro quattro mesi dalla data della prima convocazione. Il presidente dell'Istituto, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, puo' disporre una proroga per un periodo non superiore a due mesi. 3. Al termine dei propri lavori la commissione formula la graduatoria di merito. Gli atti concorsuali sono trasmessi al presidente dell'Istituto per l'approvazione e la proclamazione dei vincitori.