Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    1.  Il  Presidente  dell'INGV nomina una commissione esaminatrice
per  ciascuna  delle  aree  culturali  di  cui  all'allegato  1), con
l'avvertenza  che  le  aree  affini  potranno  essere accorpate. Ogni
commissione  sara' composta da tre membri, di cui uno con funzione di
presidente, e da un segretario.
    2.  La  commissione dovra' concludere i lavori entro quattro mesi
dalla  data della prima convocazione. Il presidente dell'Istituto, in
casi eccezionali e per comprovate esigenze, puo' disporre una proroga
per un periodo non superiore a due mesi.
    3.  Al  termine  dei  propri  lavori  la  commissione  formula la
graduatoria  di  merito.  Gli  atti  concorsuali  sono  trasmessi  al
presidente  dell'Istituto  per  l'approvazione e la proclamazione dei
vincitori.