Art. 6.

                          Titoli valutabili

    1. La commissione, nel corso della prima riunione, predetermina i
criteri  di  massima  per  la valutazione delle prove e dei titoli e,
procede  alla  verifica del possesso del requisito di cui all'art. 2,
comma 1, punto b).
    2.  La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta
e prima che si proceda alla valutazione dei relativi elaborati.
    3.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente di 40 punti. I titoli valutabili e i punteggi a essi
attribuibili sono i seguenti:
      a) titoli  di  studio, titoli accademici, titoli professionali,
attivita'  didattica e altre attivita' pertinenti al concorso, fino a
un massimo di punti 15;
      b) pubblicazioni   e/o  rapporti  tecnici  di  cui  all'art. 4,
comma 6, lettera b), fino a un massimo di punti 10;
      c) attivita'  nell'area  culturale per la quale il candidato ha
chiesto di concorrere, fino a un massimo di punti 15.
    4.  I  titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, pena l'esclusione dalla valutazione.
    5.  I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta  semplice,  in
originale   o   in   copia   autenticata  ovvero  in  copia  conforme
all'originale   mediante   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' da rendere con le modalita' di cui all'art. 47 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 445/2000 e secondo lo schema di
cui all'allegato 3).
    6.  Delle  pubblicazioni  e/o rapporti tecnici di cui all'art. 4,
comma  6,  punto b), dovra' essere allegata una copia originale o una
fotocopia autenticata ovvero una fotocopia unita ad una dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  con  la  quale  il candidato
attesti  la conformita' della copia all'originale. Tale dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  puo' essere unica per tutte e
dieci le pubblicazioni e/o rapporti tecnici.
    7.  I  lavori  in corso di stampa saranno presi in considerazione
soltanto  se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore,
in  originale  o in copia autenticata o, in luogo di tale lettera, da
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' con la quale il
candidato  attesti  che i lavori medesimi sono stati accettati per la
pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra' indicare con esattezza il
titolo   del  lavoro,  il  nome  dei  relativi  autori,  la  data  di
accettazione  nonche'  la  rivista  scientifica nella quale il lavoro
stesso sara' pubblicato.
    8.  I  candidati  possono  altresi',  dimostrare  il possesso dei
titoli    (escluse   le   pubblicazioni)   mediante   le   forme   di
semplificazione  delle  certificazioni  amministrative consentite dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000 (dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere
secondo lo schema di cui all'allegato 3).
    9.  Le  modalita'  previste  nei commi precedenti per i cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli stati membri dell'Unione
europea.
    10. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso e debbono
altresi'  essere  legalizzati  dalle  competenti  autorita' consolari
italiane.
    11.  Ai  documenti,  ai  titoli e alle pubblicazioni e/o rapporti
tecnici,  se  redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese,
deve  essere  allegata  una  traduzione  in  lingua italiana che deve
essere  certificata  conforme  al  testo  straniero  dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.
    12.  Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
gia' eventualmente presentati all'INGV o ad altre amministrazioni o a
documenti  o  pubblicazioni  allegate  a domande di partecipazione ad
altri concorsi, anche se presso l'INGV stesso.
    13. L'amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facolta'
di  procedere  a  controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto delle
diverse dichiarazioni sostitutive presso gli organi competenti.
    14.  Per  valutare il curriculum, le pubblicazioni e/o i rapporti
tecnici la Commissione si atterra' ai seguenti criteri:
      originalita'      e      innovativita'     della     produzione
tecnico-scientifica e rigore metodologico;
      congruenza  dell'attivita'  del  candidato con l'area culturale
scelta tra quelle di cui all'allegato 1);
      continuita' temporale della produzione tecnico-scientifica.