Art. 8. Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio Possono accedere all'impiego presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti i candidati che: siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2; non si trovino in una delle situazioni indicate al precedente art. 2, comma 4. I vincitori del concorso sono nominati assistenti in prova del personale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per la durata di quattro mesi e con diritto al trattamento economico della qualifica, e assegnati agli Uffici di Roma. Il rapporto di impiego del personale in possesso della cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante «Norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche». L'accettazione della nomina ad assistente in prova non puo' essere in alcun modo condizionata. In seguito al conferimento della nomina di assistente in prova, l'interessato deve presentarsi, entro il termine indicato, presso gli uffici di Roma del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. Il candidato che rinuncia espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prende servizio presso gli Uffici di Roma entro il prescritto termine, decade dalla nomina. Al termine del periodo di prova, il vincitore e' nominato in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova puo' essere rinnovato di altri quattro mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.