Art. 8.

         Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio

    Possono  accedere  all'impiego  presso il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti i candidati che:
      siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2;
      non  si  trovino in una delle situazioni indicate al precedente
art. 2, comma 4.
    I  vincitori  del  concorso sono nominati assistenti in prova del
personale  del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per la
durata  di  quattro mesi e con diritto al trattamento economico della
qualifica, e assegnati agli Uffici di Roma.
    Il   rapporto   di   impiego  del  personale  in  possesso  della
cittadinanza  di Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia
e'  regolato  tenendo  conto  delle limitazioni di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7 febbraio  1994,  n. 174,
recante   «Norme   sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  Europea  ai  posti  di  lavoro presso le Amministrazioni
pubbliche».
    L'accettazione  della  nomina  ad  assistente  in  prova non puo'
essere in alcun modo condizionata.
    In  seguito  al conferimento della nomina di assistente in prova,
l'interessato deve presentarsi, entro il termine indicato, presso gli
uffici  di  Roma  del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Eventuali   proroghe   di   detto  termine  sono  concesse  solo  per
giustificati motivi.
    Il  candidato  che  rinuncia  espressamente  alla  nomina  o,  in
mancanza  di  giustificati  motivi,  non  prende  servizio presso gli
Uffici di Roma entro il prescritto termine, decade dalla nomina.
    Al  termine  del  periodo  di  prova, il vincitore e' nominato in
ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti.
    In  caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova puo' essere
rinnovato  di  altri  quattro  mesi,  al  termine  dei  quali, ove il
giudizio  sia  ancora  sfavorevole,  e' dichiarata la risoluzione del
rapporto di impiego.