Art. 10.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 9.
    La  votazione  complessiva e' determinata dalla somma della media
dei  voti riportati nelle prime due prove e dal voto conseguito nella
prova orale.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utiimente  collocati  nella  graduatoria  di
merito,  formata  sulla  base  del  punteggio  riportato  nelle prove
d'esame,  tenuto,  altresi',  conto  delle  precedenze e preferenze a
parita' di merito.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore sara'
approvata  con  decreto del direttore e pubblicata all'Albo ufficiale
dell'Universita' degli studi di Foggia.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
    Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per un termine di ventiquattro
mesi  dalla  data  della  sopra  citata  pubblicazione  per eventuali
coperture  di  posti  per  i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.