Art. 4. Esame di ammissione L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio, entrambi in lingua italiana, intesi ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. In relazione alle qualita' accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. Il giorno della prova scritta la Commissione comunichera' ai candidati la data e le forme in cui si potra' prendere visione dell'elenco degli ammessi al colloquio. E' compresa nel colloquio la verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato, di cui una e' la lingua inglese. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60. I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame previa presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validita'.