Art. 4.

                         Esame di ammissione

    L'esame  di  ammissione  consiste  in  una  prova scritta e in un
colloquio,  entrambi  in  lingua  italiana,  intesi  ad  accertare la
preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca
scientifica.
    In  relazione alle qualita' accertate, la Commissione attribuisce
a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove.
    E'  ammesso  al colloquio il candidato che abbia conseguito nella
prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il  giorno  della  prova  scritta  la Commissione comunichera' ai
candidati  la  data  e  le  forme  in  cui si potra' prendere visione
dell'elenco degli ammessi al colloquio.
    E'  compresa  nel  colloquio la verifica della conoscenza della o
delle  lingue  straniere  indicate  dal  candidato,  di cui una e' la
lingua inglese.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se  il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
    I  candidati  saranno ammessi a sostenere le prove d'esame previa
presentazione   di   un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'.