Art. 10.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato di ricerca all'art. 1 del presente bando, sono assegnate
secondo  l'ordine  definito  nelle  rispettive  graduatorie di merito
formulate dalle commissioni giudicatrici.
    Le  borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del  merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita'  di  merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
    La  borsa  di  studio  e' erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono  un  reddito  annuo  lordo  superiore  a euro 7.746,85. Il
superamento  del  limite  di reddito determina la perdita del diritto
alla  borsa  di studio per l'anno in cui si e' verificato, e comporta
l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente percepite.
    L'importo  annuale  lordo  della  borsa  di  studio  e'  di  euro
10.561,54 ed e' assoggettato al contributo previdenziale lNPS secondo
la normativa vigente.
    Le  borse di dottorato di ricerca non possono essere cumulate con
altre  borse  di  studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con
quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  ricerca del
dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio e' aumentato nella misura del
50%,  proporzionalmente  ed  in  relazione  ad  eventuali  periodi di
soggiorno all'estero.
    La durata dell'eventuale attivita' di dottorato di ricerca presso
strutture  non  coincidenti  con  la  sede  amministrativa  o  con le
eventuali  sedi  convenzionate non potra', comunque, essere superiore
alla meta' della durata complessiva del corso di dottorato.
    L'autorizzazione  a  recarsi  presso strutture italiane od estere
non  facenti  parte delle sedi convenzionate del dottorato di ricerca
per  periodi  continuativi superiori a sei mesi (ovvero prolungamento
continuativo  di  un  periodo  inizialmente  inferiore) dovra' essere
deliberata dal collegio dei docenti. Per periodi inferiori a sei mesi
l'autorizzazione sara' concessa direttamente dal coordinatore.
    Il  pagamento  della  borsa  e'  effettuato  in  rate  bimestrali
posticipate.
    Chi abbia fruito di una borsa di studio per un corso di dottorato
di ricerca non potra' chiedere di fruirne una seconda volta.
    In caso di sospensione dal corso di durata superiore ai 30 giorni
ovvero  di esclusione dal corso non potra' essere erogata la borsa di
studio.
    La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo
a  seguito  della  delibera  del  collegio  dei  docenti  relativa al
corretto   svolgimento   dell'attivita'   di   ricerca   prevista   e
subordinatamente  al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente bando.