Art. 12.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo i programmi
e le modalita' fissati dal Collegio dei docenti.
    Durante  il  corso,  il  dottorando  puo' essere autorizzato, per
esigenze  relative  alla  ricerca,  dal  Collegio  dei  docenti  alla
permanenza  all'estero  per un periodo non superiore alla meta' della
durata del corso stesso.
    L'Ateneo  provvede  alla  copertura assicurativa per infortuni di
ciascun dottorando per l'intera durata del corso e garantisce, per lo
stesso  periodo, la copertura assicurativa per responsabilita' civile
dei dottorandi.
    Il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca,
e'  collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni  per  il  periodo  di durata del corso e fruisce della
borsa  di  studio ove ricorrano le condizioni previste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
    Ai  dottorandi  di  ricerca  puo'  essere  affidata  dall'Ateneo,
sentito  il  collegio  dei  docenti, una limitata attivita' didattica
sussidiaria   o   integrativa,   tale   pero'  da  non  compromettere
l'attivita'   di  formazione  alla  ricerca.  L'attivita'  didattica,
facoltativa  e  senza  oneri  per  il  bilancio  dell'Ateneo,  verra'
attribuita secondo modalita' definite dal Senato accademico. Essa non
da'  luogo, a nessun titolo, a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.
    L'inadempienza   degli   obblighi   previsti  per  il  dottorando
comportera'  l'esclusione  o  la  sospensione dal corso con decisione
motivata  del  collegio  dei  docenti e previa verifica dei risultati
conseguiti.
    I  dottorandi  sono tenuti a svolgere con assiduita' le attivita'
relative  al  piano  di ricerca approvato ed a presentare al collegio
dei docenti, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e
le ricerche svolte nonche', alla fine del corso, la tesi di dottorato
con contributi originali.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato.
    E'  prevista,  di  norma,  l'esclusione dal corso di dottorato di
ricerca con decisione motivata del collegio dei docenti in caso di:
      giudizio  negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno
di frequenza;
      assunzione  di  incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato di
prestazione d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
      assenze ingiustificate e prolungate.
    E'  prevista,  inoltre,  la sospensione dal corso di dottorato di
ricerca, con decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di:
      maternita';
      assolvimento degli obblighi di leva;
      grave e documentata malattia.
    In  caso  di sospensione della frequenza per maternita', servizio
militare  o  civile,  grave  malattia o altra causa di invalidita', i
periodi di sospensione possono essere recuperati con l'autorizzazione
del coordinatore e sentito il collegio dei docenti.
      In caso di interruzione del corso di dottorato e' fatto obbligo
al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi all'anno
per il quale e' stato emesso il provvedimento.