Art. 5


                      Commissioni giudicatrici

    Le  commissioni giudicatrici, nominate con decreto del rettore su
proposta del collegio dei docenti, sono composte da tre membri scelti
tra  docenti  di ruolo e ricercatori ai quali possono essere aggiunti
non  piu'  di  due  esperti anche stranieri, scelti nell'ambito degli
enti  e  delle strutture pubbliche o private di ricerca. La nomina di
tali  esperti  e'  obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con
piccole e medie imprese.
    Ciascuna  commissione  giudicatrice  per  la  valutazione di ogni
candidato, dispone di 60 punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta  con  una  votazione  non  inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende  superato  se  il  candidato  ottiene una votazione di almeno
40/60.
    Alla   fine   di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione  giudicatrice  forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno, nella sede di esame.