Art. 5 Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici, nominate con decreto del rettore su proposta del collegio dei docenti, sono composte da tre membri scelti tra docenti di ruolo e ricercatori ai quali possono essere aggiunti non piu' di due esperti anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche o private di ricerca. La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese. Ciascuna commissione giudicatrice per la valutazione di ogni candidato, dispone di 60 punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno, nella sede di esame.