Art. 6.

                        Graduatoria di merito

    Espletate  le  prove  di concorso, la commissione redige, secondo
l'ordine   decrescente  della  votazione  complessiva  riportata,  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati  da ciascun candidato nelle singole prove e trasmette tutti
gli  atti del concorso al Settore Alta Formazione per gli adempimenti
conseguenti di competenza.
    In  caso  di  pari merito prevale la valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso,
i  candidati utilmente collocati nella su citata graduatoria generale
di merito.
    Con  decreto rettorale sara' approvata la graduatoria generale di
merito  e  resa pubblica con le modalita' di seguito riportate. Dalla
data  di  pubblicazione  della  graduatoria  decorrera' il termine di
legge per eventuali impugnative.
    Le graduatorie saranno rese pubbliche esclusivamente nei seguenti
modi:
      affissione all'albo ufficiale dell'Universita';
      affissione presso il Settore Alta Formazione.
    Ai vincitori sara' inviata notifica a mezzo raccomandata a/r.