Art. 6. Graduatoria di merito Espletate le prove di concorso, la commissione redige, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata, la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e trasmette tutti gli atti del concorso al Settore Alta Formazione per gli adempimenti conseguenti di competenza. In caso di pari merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella su citata graduatoria generale di merito. Con decreto rettorale sara' approvata la graduatoria generale di merito e resa pubblica con le modalita' di seguito riportate. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrera' il termine di legge per eventuali impugnative. Le graduatorie saranno rese pubbliche esclusivamente nei seguenti modi: affissione all'albo ufficiale dell'Universita'; affissione presso il Settore Alta Formazione. Ai vincitori sara' inviata notifica a mezzo raccomandata a/r.