Art. 8. Iscrizione ai corsi I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare oppure far pervenire tramite servizio postale al Settore Alta Formazione, via Melisurgo, 44 (80134 - Napoli),entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono da quello successivo al ricevimento della relativa notifica, la sottoelencata documentazione: domanda di iscrizione al primo anno di corso; fotocopia fronte-retro di un documento di identita'; ricevuta del versamento di cui al successivo art. 10; tre foto formato tessera. due marche da bollo di valore corrente; diploma di scuola superiore di II grado - originale. Nella domanda di iscrizione il vincitore dovra' dichiarare: di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma di laurea o di dottorato di ricerca per tutta la durata del corso; di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato; di non avere fruito in precedenza di altra borsa di studio assegnata allo stesso titolo; di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio corso di dottorato di ricerca l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato. (Si ricorda che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio, ove ne ricorrano le condizioni. Inoltre, per i vincitori del dottorato di ricerca che non godono di borsa di studio o rinuncino alla stessa, vi e' la possibilita' di conservare il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro - legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57). Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Qualora divenga assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre dichiarare: di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; in caso di richiesta accreditamento della borsa di studio, indicare le relative coordinate bancarie (c/c bancario: numero del conto corrente, codice CAB e ABI); di impegnarsi a non superare, durante il periodo di fruizione della borsa di studio, il reddito personale complessivo annuo lordo di euro 7.746,85 a pena di decadenza immediata dalla fruizione della borsa stessa. Alla determinazione del suddetto reddito, concorrono tutti i redditi di origine patrimoniale nonche' gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva; il proprio codice fiscale; dichiarazione di essere ovvero non essere detentore di reddito da pensione previdenziale diretta. Alla domanda dovra' essere allegata copia dell'avvenuta apertura della posizione I.N.P.S. a gestione separata nonche' copia del proprio tesserino di codice fiscale. Non si terra' conto delle domande di iscrizione pervenute oltre il termine sopra richiamato. L'attivita' di ricerca non potra' essere iniziata prima che il collegio dei docenti fissi la data di effettivo inizio del corso. Da quel momento, potranno essere rilasciati certificati di iscrizione e decorrera', per chi ne avesse diritto, la fruizione della borsa di studio.