Art. 8.

                         Iscrizione ai corsi

    I  concorrenti risultati vincitori dovranno presentare oppure far
pervenire  tramite  servizio  postale al Settore Alta Formazione, via
Melisurgo,  44  (80134  -  Napoli),entro  il  termine  perentorio  di
quindici  giorni  che  decorrono  da quello successivo al ricevimento
della relativa notifica, la sottoelencata documentazione:
      domanda di iscrizione al primo anno di corso;
      fotocopia fronte-retro di un documento di identita';
      ricevuta del versamento di cui al successivo art. 10;
      tre foto formato tessera.
      due marche da bollo di valore corrente;
      diploma di scuola superiore di II grado - originale.
    Nella domanda di iscrizione il vincitore dovra' dichiarare:
      di  non  essere  iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro  corso di diploma di laurea o di dottorato di ricerca per tutta
la durata del corso;
      di  non  essere  iscritto/a  ad  una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo, l'impegno scritto a
sospenderne  o interromperne la frequenza prima dell'inizio del corso
di dottorato;
      di  non  avere  fruito  in  precedenza di altra borsa di studio
assegnata allo stesso titolo;
      di  impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio
corso  di dottorato di ricerca l'autorizzazione per lo svolgimento di
attivita'  lavorative  esterne  o  per la prosecuzione dell'attivita'
lavorativa   in   essere  al  momento  dell'iscrizione  al  corso  di
dottorato. (Si ricorda che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato  di  ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per
tutta  la  durata  del  corso, in congedo straordinario per motivi di
studio,  ove ne ricorrano le condizioni. Inoltre, per i vincitori del
dottorato  di  ricerca  che non godono di borsa di studio o rinuncino
alla  stessa,  vi  e'  la  possibilita'  di conservare il trattamento
economico,  previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da parte
dell'amministrazione  presso  la  quale  e' instaurato il rapporto di
lavoro  -  legge  28 dicembre  2001,  n. 448,  art. 52, comma 57). Il
periodo  di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
    Qualora divenga assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre
dichiarare:
      di  non  cumulare  la  borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi  titolo  conferita,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
      in  caso  di  richiesta  accreditamento  della borsa di studio,
indicare  le  relative  coordinate bancarie (c/c bancario: numero del
conto corrente, codice CAB e ABI);
      di  impegnarsi  a non superare, durante il periodo di fruizione
della  borsa  di studio, il reddito personale complessivo annuo lordo
di  euro 7.746,85 a pena di decadenza immediata dalla fruizione della
borsa  stessa.  Alla  determinazione del suddetto reddito, concorrono
tutti  i  redditi  di  origine patrimoniale nonche' gli emolumenti di
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di
quelli  aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di
leva;
      il proprio codice fiscale;
      dichiarazione  di essere ovvero non essere detentore di reddito
da   pensione  previdenziale  diretta.  Alla  domanda  dovra'  essere
allegata  copia  dell'avvenuta  apertura  della  posizione I.N.P.S. a
gestione  separata  nonche'  copia  del  proprio  tesserino di codice
fiscale.
    Non  si  terra' conto delle domande di iscrizione pervenute oltre
il termine sopra richiamato.
    L'attivita'  di  ricerca  non potra' essere iniziata prima che il
collegio  dei docenti fissi la data di effettivo inizio del corso. Da
quel  momento, potranno essere rilasciati certificati di iscrizione e
decorrera',  per  chi  ne avesse diritto, la fruizione della borsa di
studio.