Art. 11.

               Obblighi, incompatibilita', sospensioni

    I  dottorandi  hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le
attivita'  previste,  di  presentare  le  relazioni  orali  o scritte
richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal collegio dei
docenti  del  dottorato.  Il dottorando puo' svolgere parte della sua
attivita' all'estero presso Universita' o Istituti di ricerca, per un
periodo  complessivamente  non  superiore alla meta' della durata del
corso. Per i periodi di frequenza all'estero l'importo della borsa di
studio di cui al precedente art. 8, comma 3, e' incrementata del 50%.
    Al  termine  di  ciascun  anno  di corso il collegio dei docenti,
sulla  base  di  una  particolareggiata relazione sull'attivita' e le
ricerche  svolte  da  ciascun  dottorando,  deliberera'  l'ammissione
all'anno successivo o proporra' al rettore l'esclusione dal corso.
    E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e di
un   altro   corso   di   studio   universitario:  corso  di  diploma
universitario,    di    laurea    (breve    o    specialistica),   di
specializzazione, di master. Qualora il vincitore sia iscritto ad uno
dei  predetti corsi, e' tenuto a sospendere l'iscrizione per tutta la
durata del dottorato.
    Gli   iscritti   ai   corsi  di  dottorato  possono  chiedere  la
sospensione  dal  corso  per  maternita',  malattia  grave,  servizio
militare e civile. La sospensione superiore a trenta giorni, comporta
la  cessazione  dell'erogazione  della  borsa di studio per lo stesso
periodo.
    Ai   sensi   della   legge   n. 476/1984,  cosi'  come  integrata
dall'art. 52,   comma   57,  della  legge  n. 448/2001,  il  pubblico
dipendente  ammesso  ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra
un  posto  senza  borsa  di studio o che rinunci alla borsa medesima,
puo'  chiedere  l'aspettativa  conservando  il trattamento economico,
previdenziale  e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica
presso il quale e' instaurato il rapporto di lavoro.