Art. 9.

                     Ammissioni in sovrannumero

    I   cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
concorsuali  ma  che  non  siano risultati vincitori, sono ammessi al
dottorato,  senza  borsa  di studio, in soprannumero nel limite della
meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
    I  titolari  di  assegni  per  la  collaborazione ad attivita' di
ricerca,  di  cui  all'art. 51,  comma 6,  legge n. 449/1997, che non
siano  risultati  vincitori  ma  che risultino utilmente collocati in
graduatoria  nell'ambito  di uno dei concorsi di dottorato di ricerca
in  discorso,  possono  chiedere,  entro la data di inizio del corso,
l'iscrizione  in  sovrannumero  al  corso  medesimo, nel limite della
meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
    L'ammissione  al  corso avverra' previa delibera del collegio dei
docenti  del  dottorato  che  deve esprimersi favorevolmente circa la
compatibilita'  nello  svolgimento  delle  due  attivita',  e  previa
autorizzazione,  nel  caso  in  cui  l'assegnista  svolga l'attivita'
presso un altro Ateneo, dell'Universita' di appartenenza.