Art. 6. Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e devono essere idoneamente documentati e prodotti mediante copia autenticata ovvero in fotocopia semplice firmata in calce dal candidato con attestazione di conformita' all'originale secondo quanto previsto dagli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero mediante certificati in carta semplice, pena l'esclusione della loro valutabilita'. Tutti i documenti di cui sopra devono essere allegati alla domanda di ammissione al concorso, unitamente all'elenco riepilogativo degli stessi. Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica italiana o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10 punti. I titoli valutabili, purche' attinenti all'attivita' del posto messo a concorso, e il relativo punteggio, sono i seguenti: a) diploma di laurea, dottorato di ricerca, borse di studio, masters universitari: fino a un massimo di punti 2; b) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati: fino a un massimo di punti 2; c) servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del CCNL del Comparto Universita': fino a un massimo di punti 2; d) titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali: fino a un massimo di punti 2; e) altri titoli quali attivita' didattiche e attestati di qualificazione professionale: fino a un massimo di punti 2.