Art. 2.

                 Requisiti di ammissione al concorso

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a)   cittadinanza   italiana   o  di  uno  degli  Stati  membri
dell'Unione europea;
      b) eta' non inferiore agli anni 18;
      c) idoneita' fisica all'impiego;
      d) diploma di laurea in economia.
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  un  impiego  statale,  ai sensi dell'art. 127, comma 1,
delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati civili
dello  Stato,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    Per  essere  ammessi  al  concorso bisogna essere in godimento di
diritti  politici,  non  aver  riportato  condanne penali e non avere
eventuali  procedimenti  penali  in  corso  che impediscano, ai sensi
della  normativa  vigente  in  materia,  la costituzione del rapporto
d'impiego con la pubblica amministrazione.
    I   cittadini   italiani  soggetti  all'obbligo  di  leva  devono
comprovare  di  essere  in  posizione  regolare nei confronti di tale
obbligo.
    Tutti  i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di  scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso.
    L'amministrazione  potra'  disporre,  in  qualsiasi momento e con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei
requisiti di ammissione.