Art. 2. Requisiti di ammissione al concorso Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) eta' non inferiore agli anni 18; c) idoneita' fisica all'impiego; d) diploma di laurea in economia. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per essere ammessi al concorso bisogna essere in godimento di diritti politici, non aver riportato condanne penali e non avere eventuali procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della normativa vigente in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'amministrazione potra' disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione.