Art. 5.

         Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori

    La  commissione  esaminatrice  formera' la graduatoria finale che
verra'   approvata   con   provvedimento   del   segretario  generale
dell'Autorita' di Bacino del fiume Po.
    La  graduatoria  finale verra' pubblicata all'albo dell'Autorita'
di  Bacino  del  fiume  Po  e  inserita  nel  sito Internet di questa
Autorita' (www.adbpo.it).
    A  parita'  di votazione complessiva si applicheranno le norme in
materia di preferenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
    L'immissione   in  servizio  e'  subordinata  alla  verifica  del
possesso dei requisiti previsti.
    Questa  Autorita'  provvedera'  a  stipulare con il vincitore del
concorso  un  contratto  individuale  di lavoro a tempo indeterminato
regolato  dal  Contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
dipendenti  delle  «Regioni-Autonomie  locali» anche per le cause che
costituiscono  le  condizioni  risolutive del contratto di lavoro. Il
medesimo   dovra'   assumere   servizio  entro  il  termine  indicato
nell'apposito  invito  che  verra'  spedito  a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
    Il  candidato che ha conseguito la nomina se non assume servizio,
senza  giustificato  motivo,  entro il termine stabilito decade dalla
nomina.   Nel   caso   di   rinuncia  o  di  decadenza  dalla  nomina
l'amministrazione  si  potra'  avvalere della facolta' di assumere il
candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
    La  graduatoria  concorsuale  rimane valida per un termine di tre
anni  dalla data di approvazione, per l'eventuale copertura dei posti
che  si  venissero  a  rendere  successivamente vacanti e disponibili
nello  stesso  profilo  professionale,  fatta  eccezione  per i posti
istituiti  o  trasformati  successivamente all'indizione del concorso
medesimo.