Art. 5. Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori La commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale che verra' approvata con provvedimento del segretario generale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po. La graduatoria finale verra' pubblicata all'albo dell'Autorita' di Bacino del fiume Po e inserita nel sito Internet di questa Autorita' (www.adbpo.it). A parita' di votazione complessiva si applicheranno le norme in materia di preferenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. L'immissione in servizio e' subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti. Questa Autorita' provvedera' a stipulare con il vincitore del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dipendenti delle «Regioni-Autonomie locali» anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. Il medesimo dovra' assumere servizio entro il termine indicato nell'apposito invito che verra' spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il candidato che ha conseguito la nomina se non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito decade dalla nomina. Nel caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina l'amministrazione si potra' avvalere della facolta' di assumere il candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria. La graduatoria concorsuale rimane valida per un termine di tre anni dalla data di approvazione, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.