Art. 2. Requisiti specifici di ammissione Diploma di laurea in medicina e chirurgia; iscrizione al relativo albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione in Italia prima dell'assunzione in servizio; anzianita' di servizio di 7 anni nel profilo per il quale e' indetta la selezione, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di 10 anni nel profilo a selezione e nella disciplina. I criteri per la valutazione dell'anzianita' di servizio utile per l'accesso alla selezione sono quelli previsti dagli articoli 10 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 come integrato dal decreto ministeriale Sanita' 184 del 23 marzo 2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'. In applicazione dell'art. 15, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica citato, per le discipline di nuova istituzione, l'anzianita' di servizio e specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline; curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti all'art. 6, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, per l'incarico di responsabile di struttura complessa si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale da documentare ai sensi degli art. 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, gli incarichi di dirigente medico responsabile di struttura complessa sono attribuiti senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. Coloro che sono in possesso dell'idoneita' conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di responsabile di struttura complessa nella corrispondente profilo e disciplina anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione nell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo e' effettuato dalla commissione di esperti di cui al comma 2, dell'art. 15 del decreto legislativo n. 229/1999.