Art. 2.

                  Requisiti specifici di ammissione

      Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
      iscrizione  al  relativo  albo  professionale.  L'iscrizione al
corrispondente  albo  professionale  di  uno  dei  Paesi  dell'Unione
europea  consente  la  partecipazione  alla selezione, fermo restando
l'obbligo   dell'iscrizione   in   Italia  prima  dell'assunzione  in
servizio;
      anzianita'  di  servizio  di 7 anni nel profilo per il quale e'
indetta  la  selezione,  di  cui cinque nella disciplina o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina
equipollente  ovvero  anzianita' di servizio di 10 anni nel profilo a
selezione   e   nella   disciplina.  I  criteri  per  la  valutazione
dell'anzianita'  di  servizio utile per l'accesso alla selezione sono
quelli   previsti  dagli  articoli 10  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 484/1997 come integrato dal decreto
ministeriale  Sanita'  184  del  23 marzo  2000  e  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001. Nei certificati
di  servizio  devono  essere  indicate  le  posizioni funzionali o le
qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati
prestati,  nonche'  le date iniziali e terminali dei relativi periodi
di  attivita'.  In applicazione dell'art. 15, comma 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  citato,  per  le  discipline  di nuova
istituzione,  l'anzianita'  di  servizio  e  specializzazione possono
essere  quelle  relative  ai servizi compresi o confluiti nelle nuove
discipline;
      curriculum  ai  sensi  dell'art. 8  del  decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997. Fino all'emanazione dei
provvedimenti  previsti  all'art. 6, comma 1 dello stesso decreto del
Presidente  della  Repubblica,  per  l'incarico  di  responsabile  di
struttura  complessa  si  prescinde  dal  requisito  della  specifica
attivita'  professionale da documentare ai sensi degli art. 5 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica citato.
    Fino  all'espletamento  del primo corso di formazione manageriale
di  cui  all'art. 7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 484/1997,  gli  incarichi  di  dirigente  medico  responsabile  di
struttura  complessa  sono attribuiti senza l'attestato di formazione
manageriale,  fermo  restando  l'obbligo di acquisire l'attestato nel
primo corso utile.
    Coloro  che sono in possesso dell'idoneita' conseguita in base al
pregresso   ordinamento,   possono   accedere   agli   incarichi   di
responsabile  di  struttura  complessa nella corrispondente profilo e
disciplina   anche   in   mancanza   dell'attestato   di   formazione
manageriale,   fermo  restando  l'obbligo,  nel  caso  di  assunzione
nell'incarico, di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
    L'accertamento  dei  requisiti  di  cui  al  presente articolo e'
effettuato   dalla   commissione  di  esperti  di  cui  al  comma  2,
dell'art. 15 del decreto legislativo n. 229/1999.