Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i candidati
utilmente  collocati  nella graduatoria di merito, formata sulla base
del  punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e'
dato   dalla  somma  dei  voti  riportati  nelle  prove  d'esame.  La
graduatoria   di  merito,  unitamente  a  quella  dei  vincitori,  e'
approvata  con  decreto del direttore amministrativo ed e' pubblicata
presso  l'Albo dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, piazza
dell'Ateneo  Nuovo  n. 1  - 20126 Milano. Dalla data di pubblicazione
decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla  pubblicazione  e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire
ulteriori  posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli
messi a concorso.