Art. 9. Per il primo anno, ai vincitori verra' erogata la borsa di studio, pari a Euro 11.610,63 compresa di contributi, a partire dalla quindicina successiva del mese di inizio di effettiva frequenza, in mensilita' pari ad un dodicesimo dell'importo globale per i mesi di effettiva frequenza. La o le mensilita' che vanno dal 1° novembre del primo anno di corso al giorno di inizio della frequenza, verranno corrisposte al dottorando al momento del deposito della tesi di dottorato.