Art. 4.

                     Esclusione dalla procedura

    I  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva: il direttore
amministrativo  puo'  disporre,  in  qualsiasi  momento,  con decreto
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
    Costituiscono   irregolarita'   non   sanabili   con  conseguente
esclusione dal concorso:
      1) la mancanza di sottoscrizione della domanda;
      2) il mancato rispetto dei termini per l'invio delle domande di
partecipazione;
      3)  la mancanza delle dichiarazioni richieste dal bando qualora
cio' non consentisse la verifica del possesso dei requisiti richiesti
per la presente selezione.