Art. 4. Esclusione dalla procedura I candidati sono ammessi al concorso con riserva: il direttore amministrativo puo' disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti. Costituiscono irregolarita' non sanabili con conseguente esclusione dal concorso: 1) la mancanza di sottoscrizione della domanda; 2) il mancato rispetto dei termini per l'invio delle domande di partecipazione; 3) la mancanza delle dichiarazioni richieste dal bando qualora cio' non consentisse la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la presente selezione.