Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso pubblico e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di laurea in economia o scienze politiche o giurisprudenza o equipollente ai sensi della vigente normativa, conseguita secondo le modalita' precedenti all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure laurea specialistica in scienze dell'economia o scienze economico aziendali o giurisprudenza; laurea (L), prevista all'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 509/1999, in scienze economiche o scienze dell'amministrazione o scienze giuridiche o scienze politiche e delle relazioni internazionali; per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa; b) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; c) l'eta' non inferiore ai diciotto anni; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso; f) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; g) l'assolvimento degli obblighi di leva militare; h) il non essere stato destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli stati membri dell'Unione europea debbono: a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del rettore.