Art. 7. Punteggi Per la valutazione dei titoli, della prova scritta e del colloquio, la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: a) titoli, fino ad un massimo di 30 punti; b) prova scritta, fino ad un massimo di 35 punti; c) prova colloquio, fino ad un massimo di 35 punti.