Art. 7.

                              Punteggi

    Per  la  valutazione  dei  titoli,  della  prova  scritta  e  del
colloquio,  la  Commissione  esaminatrice dispone complessivamente di
100 punti, cosi' ripartiti:
      a) titoli, fino ad un massimo di 30 punti;
      b) prova scritta, fino ad un massimo di 35 punti;
      c) prova colloquio, fino ad un massimo di 35 punti.