Art. 6. Conferimento incarico L'incarico, che implica il rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, verra' conferito dal direttore generale con provvedimento motivato sulla base dell'elenco degli idonei predisposto dalla commissione e potra' essere rinnovato. Il trattamento economico e' disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.