Art. 5. Formazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati sara' determinata sommando, al punteggio dei titoli, la media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale, con osservanza, a parita' di votazione, delle preferenze elencate all'art. 6 del presente bando. La graduatoria avra' validita' triennale dalla data della sua approvazione e potra' essere utilizzata per la copertura degli ulteriori posti che, in tale periodo, dovessero rendersi eventualmente disponibili, ad eccezione dei posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso. La graduatoria potra' essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato.