Art. 5.

                    Formazione della graduatoria

    La   graduatoria   di  merito  dei  candidati  sara'  determinata
sommando, al punteggio dei titoli, la media dei voti conseguiti nelle
due  prove  scritte  e la votazione conseguita nella prova orale, con
osservanza,   a  parita'  di  votazione,  delle  preferenze  elencate
all'art. 6 del presente bando.
    La  graduatoria  avra'  validita'  triennale dalla data della sua
approvazione  e  potra'  essere  utilizzata  per  la  copertura degli
ulteriori   posti   che,   in   tale   periodo,   dovessero  rendersi
eventualmente   disponibili,  ad  eccezione  dei  posti  istituiti  o
trasformati  successivamente  all'indizione  del  concorso stesso. La
graduatoria potra' essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a
tempo determinato.