Art. 6.

                        Titoli di preferenza

    A parita' di punteggio i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12) i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13) i  genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) i  genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
      15) i  genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi  o  non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      16) coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17) aver  prestato  lodevole  servizio, a qualunque titolo, per
non  meno  di  un  anno,  presso  l'amministrazione che ha indetto il
concorso;
      18) i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A  parita'  di  punteggio  e  di titoli di preferenza, precede il
candidato piu' giovane di eta'.