Art. 5.

              Punteggi del concorso - Titoli valutabili

    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
      20 punti per i titoli;
      80 punti per le prove di esame.
    I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
      40 punti per le prove scritte;
      40 punti per la prova orale.
    I titoli valutabili sono i seguenti:
      a) curriculum formativo e dell'attivita' svolta del candidato;
      b) pubblicazioni,   lavori  a  stampa,  progetti  ed  elaborati
tecnici presentati dal candidato (in numero non superiore a 20).
    La commissione esaminatrice effettuera' la valutazione dei titoli
(facendo  anche  ricorso,  ove possibile, a parametri riconosciuti in
ambito scientifico internazionale) sulla base dei seguenti criteri di
massima e ferma restando la possibilita' di individuarne ulteriori:
      a) congruenza    dell'iter    formativo    del    candidato   e
dell'attivita'  svolta  con  l'attivita'  prevista  per  il  posto  a
concorso;
      b) continuita'  temporale  dell'attivita' svolta e suo grado di
aggiornamento   rispetto   agli   sviluppi   tecnologici   nel  campo
dell'attivita' prevista per il posto a concorso;
      c) grado  di  rilevanza  degli  eventuali incarichi ricoperti e
delle eventuali responsabilita' assunte;
      d) apporto individuale desumibile nei lavori in collaborazione;
      e) rilevanza  della collocazione editoriale delle pubblicazioni
e loro diffusione.
    Il punteggio e' attribuito complessivamente ai titoli valutati
    I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso  e  dovranno  essere idoneamente documentati entro lo stesso
termine,  a  cura  degli  interessati,  pena  l'esclusione della loro
valutabilita'.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, da rendere secondo lo schema allegato.
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle
certificazioni  amministrative  consentite dal decreto del Presidente
della    Repubblica   n. 445/2000   (dichiarazioni   sostitutive   di
certificazioni  o  dell'atto  di  notorieta',  da  rendere secondo lo
schema allegato n. 3).
    Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli stati membri dell'Unione
europea.
    I  cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra
elencati  certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani,  ovvero  nei  casi in cui la produzione delle dichiarazioni
stesse  avvenga  in  applicazione  di  convenzioni internazionali tra
l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
    I  certificati  attestanti  i  titoli rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso e debbono
altresi'  essere  legalizzati  dalle  competenti  autorita' consolari
italiane.
    Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese,
inglese,  tedesca  e spagnola) deve essere allegata una traduzione in
lingua  italiana,  certificata  conforme  al testo straniero, redatta
dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare italiana
ovvero da un traduttore ufficiale.
    La  valutazione  dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove  scritte  -  prima  che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati - nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le
prove stesse.