Art. 5. Punteggi del concorso - Titoli valutabili La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra' complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 20 punti per i titoli; 80 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 40 punti per le prove scritte; 40 punti per la prova orale. I titoli valutabili sono i seguenti: a) curriculum formativo e dell'attivita' svolta del candidato; b) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici presentati dal candidato (in numero non superiore a 20). La commissione esaminatrice effettuera' la valutazione dei titoli (facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale) sulla base dei seguenti criteri di massima e ferma restando la possibilita' di individuarne ulteriori: a) congruenza dell'iter formativo del candidato e dell'attivita' svolta con l'attivita' prevista per il posto a concorso; b) continuita' temporale dell'attivita' svolta e suo grado di aggiornamento rispetto agli sviluppi tecnologici nel campo dell'attivita' prevista per il posto a concorso; c) grado di rilevanza degli eventuali incarichi ricoperti e delle eventuali responsabilita' assunte; d) apporto individuale desumibile nei lavori in collaborazione; e) rilevanza della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione. Il punteggio e' attribuito complessivamente ai titoli valutati I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'. I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da rendere secondo lo schema allegato. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere secondo lo schema allegato n. 3). Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca e spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle prove scritte - prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati - nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le prove stesse.