Art. 10. Periodo di prova 1. Il periodo di prova avra' la disciplina e la durata che saranno stabilite dal contratto collettivo e dalle norme regolamentari vigenti al momento dell'assunzione. 2. Al vincitore immesso in servizio sara' corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per il personale con la qualifica ed il profilo professionale indicati nel presente bando.