Art. 10.

                          Periodo di prova

    1.  Il  periodo  di  prova  avra'  la  disciplina e la durata che
saranno   stabilite   dal   contratto   collettivo   e   dalle  norme
regolamentari vigenti al momento dell'assunzione.
    2.   Al  vincitore  immesso  in  servizio  sara'  corrisposto  il
trattamento  economico  iniziale  previsto  per  il  personale con la
qualifica ed il profilo professionale indicati nel presente bando.