Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    1. Per l'ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami sono
necessari i seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero appartenenza ad
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      2)   diploma   di  laurea  in  scienze  statistiche  attuariali
conseguito con una votazione non inferiore a 100/110 e lode;
      3) abilitazione all'esercizio della professione di attuario;
      4)   iscrizione   all'albo   nazionale  degli  attuari;  per  i
dipendenti  pubblici  trova  applicazione  l'art. 18  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 509/1979;
      5)  possesso da almeno tre anni dei titoli di cui ai punti 3) e
4 del presente articolo;
      6) idoneita' fisica all'impiego;
      7) non interdizione da pubblici impieghi e uffici.
    2.  Non  possono  essere ammessi a partecipare al concorso coloro
che  siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che
siano    stati    destituiti   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  o  siano  cessati con provvedimento di licenziamento
con   preavviso   o   senza   preavviso  a  seguito  di  procedimento
disciplinare  o  di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti
da   altro   pubblico  impiego  per  averlo  conseguito  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
    3.  I  requisiti  per  ottenere l'ammissione al concorso, nonche'
quelli  che  diano  titolo di preferenza a parita' di punteggio nella
formazione  della  graduatoria  stessa  debbono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione delle
domande.  I  candidati che avranno prodotto domanda entro il predetto
termine  saranno ammessi a sostenere le prove d'esame, con riserva di
accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.
    4.   Il  difetto  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  comporta
l'esclusione dal concorso.
    5.  I  provvedimenti  di  ammissione e di esclusione dal concorso
sono adottati dal direttore generale.