Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami sono necessari i seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero appartenenza ad uno degli Stati membri dell'Unione europea; 2) diploma di laurea in scienze statistiche attuariali conseguito con una votazione non inferiore a 100/110 e lode; 3) abilitazione all'esercizio della professione di attuario; 4) iscrizione all'albo nazionale degli attuari; per i dipendenti pubblici trova applicazione l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979; 5) possesso da almeno tre anni dei titoli di cui ai punti 3) e 4 del presente articolo; 6) idoneita' fisica all'impiego; 7) non interdizione da pubblici impieghi e uffici. 2. Non possono essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano cessati con provvedimento di licenziamento con preavviso o senza preavviso a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, nonche' quelli che diano titolo di preferenza a parita' di punteggio nella formazione della graduatoria stessa debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I candidati che avranno prodotto domanda entro il predetto termine saranno ammessi a sostenere le prove d'esame, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso. 4. Il difetto dei requisiti di cui al comma 1 comporta l'esclusione dal concorso. 5. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dal concorso sono adottati dal direttore generale.