Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    1.  Costituiscono titoli valutabili da parte della commissione di
concorso quelli di seguito indicati:
      a) diploma di specializzazione post-universitario;
      b) pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di cinque;
      c)  titoli  di  servizio (vi rientrano le prestazioni di lavoro
alle  dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche  -  i  punteggi sono
attribuiti per mese di servizio;
      d) anzianita'  di iscrizione all'albo professionale di attuario
(i punteggi sono attribuiti per anno di iscrizione).
    2. Per la valutazione dei titoli la commissione dispone di 2,5.
    3.  Punti  per  ciascuna  delle  categorie dei titoli di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 1.
    4.  La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte
e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.