Art. 5. Valutazione dei titoli 1. Costituiscono titoli valutabili da parte della commissione di concorso quelli di seguito indicati: a) diploma di specializzazione post-universitario; b) pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di cinque; c) titoli di servizio (vi rientrano le prestazioni di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - i punteggi sono attribuiti per mese di servizio; d) anzianita' di iscrizione all'albo professionale di attuario (i punteggi sono attribuiti per anno di iscrizione). 2. Per la valutazione dei titoli la commissione dispone di 2,5. 3. Punti per ciascuna delle categorie dei titoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. 4. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.