Art. 7.

                          Votazioni minime

    1.  Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che in
ciascuna  delle  prove  scritte  abbiano  riportato  una votazione di
almeno 24/30.
    2.  Ai  candidati  che avranno conseguito l'ammissione alla prova
orale  sara'  data  comunicazione  della  loro  ammissione  -  con un
preavviso  di  almeno  venti giorni - con lettera raccomandata, nella
quale sara' indicata la votazione delle singole prove e dei titoli.
    3.  La  prova  orale s'intendera' superata se i candidati avranno
riportato in essa la votazione di almeno 24/30.
    4.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla prova orale, la
commissione  esaminatrice  formera'  l'elenco dei candidati che hanno
sostenuto  la  prova  stessa  con  l'indicazione  della  votazione da
ciascuno  riportata.  Detto  elenco sara' affisso all'albo della sede
d'esame.
    5.  La  votazione  complessiva  e'  determinata, sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove di esame.