Art. 7. Votazioni minime 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato una votazione di almeno 24/30. 2. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione della loro ammissione - con un preavviso di almeno venti giorni - con lettera raccomandata, nella quale sara' indicata la votazione delle singole prove e dei titoli. 3. La prova orale s'intendera' superata se i candidati avranno riportato in essa la votazione di almeno 24/30. 4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova stessa con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Detto elenco sara' affisso all'albo della sede d'esame. 5. La votazione complessiva e' determinata, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.