Art. 9. Formazione ed approvazione della graduatoria di merito dichiarazione dei vincitori 1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. 2. La graduatoria di merito - la cui validita' e' stabilita in base alle norme vigenti sara' approvata dal consiglio di amministrazione, che, tenuto conto delle preferenze e delle precedenze dichiarate ai sensi dell'art. 8 del presente bando, dichiarera' il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti. 3. I provvedimenti di nomina in servizio e di assegnazione alla sede operativa saranno adottati dal direttore generale e comunicati all'interessato. Alla costituzione del rapporto di lavoro si procedera' nel rispetto della normativa vigente in materia e, pertanto, nei limiti e nei tempi da questa consentiti, sempre che cio' non sia impedito da disposizioni legislative. 4. La nomina in prova e' condizionata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Per l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando, si rinvia a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 5. Il vincitore che, senza giustificato motivo o per motivo che l'amministrazione non ritenga idoneo e sufficiente, non inizi il servizio in prova presso la sede assegnata, entro il termine stabilito, sara' dichiarato decaduto. 6. Nel caso di rinuncia, di decadenza o di cessazione dal servizio del vincitore, l'istituto potra' procedere ad altrettante chiamate in servizio secondo l'ordine di posizione occupata nella graduatoria di merito, sempre che l'esercizio di tale facolta' non sia impedito da specifiche disposizioni legislative. 7. La conferma definitiva in servizio sara' effettuata dopo il superamento del periodo di prova, di cui al comma 1 del successivo art. 10. 8. Il vincitore immesso in servizio, salva la possibilita' di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, ha l'obbligo di prestare la propria attivita' presso la sede di servizio cui e' assegnato. Per nessun motivo potranno essere adottati provvedimenti di trasferimento a domanda. 9. La costituzione del rapporto di lavoro del vincitore decorrera', agli effetti giuridici, dalla data di approvazione della graduatoria di merito e, agli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio. Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita'.