Art. 9.

Formazione  ed approvazione della graduatoria di merito dichiarazione
                            dei vincitori

    1.  La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito
secondo  l'ordine  dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato.
    2.  La  graduatoria  di merito - la cui validita' e' stabilita in
base   alle   norme   vigenti   sara'   approvata  dal  consiglio  di
amministrazione,   che,   tenuto   conto  delle  preferenze  e  delle
precedenze  dichiarate  ai  sensi  dell'art. 8  del  presente  bando,
dichiarera'    il    vincitore   del   concorso,   sotto   condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti.
    3.  I  provvedimenti di nomina in servizio e di assegnazione alla
sede  operativa  saranno adottati dal direttore generale e comunicati
all'interessato.   Alla   costituzione  del  rapporto  di  lavoro  si
procedera'  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  e,
pertanto,  nei  limiti  e  nei tempi da questa consentiti, sempre che
cio' non sia impedito da disposizioni legislative.
    4.  La  nomina  in  prova  e'  condizionata  all'accertamento del
possesso   dei   requisiti   prescritti.   Per  l'acquisizione  della
documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  prescritti
dall'art. 2 del presente bando, si rinvia a quanto previsto dal testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
documentazione  amministrativa,  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
    5.  Il  vincitore che, senza giustificato motivo o per motivo che
l'amministrazione  non  ritenga  idoneo  e  sufficiente, non inizi il
servizio  in  prova  presso  la  sede  assegnata,  entro  il  termine
stabilito, sara' dichiarato decaduto.
    6.  Nel  caso  di  rinuncia,  di  decadenza  o  di cessazione dal
servizio  del  vincitore,  l'istituto potra' procedere ad altrettante
chiamate  in  servizio  secondo  l'ordine di posizione occupata nella
graduatoria  di  merito,  sempre che l'esercizio di tale facolta' non
sia impedito da specifiche disposizioni legislative.
    7.  La  conferma  definitiva in servizio sara' effettuata dopo il
superamento  del  periodo  di prova, di cui al comma 1 del successivo
art. 10.
    8.  Il  vincitore  immesso  in servizio, salva la possibilita' di
trasferimento  d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, ha l'obbligo
di  prestare  la  propria attivita' presso la sede di servizio cui e'
assegnato.  Per  nessun motivo potranno essere adottati provvedimenti
di trasferimento a domanda.
    9.   La   costituzione  del  rapporto  di  lavoro  del  vincitore
decorrera',  agli effetti giuridici, dalla data di approvazione della
graduatoria  di  merito  e,  agli  effetti  economici  dalla  data di
effettiva assunzione in servizio.
    Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita'.