Art. 4.

               Commissione di concorso. Prove d'esame

    Il  Governatore  della  Banca d'Italia nomina una Commissione con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. Un membro effettivo e
un  membro  supplente  vengono designati dall'Unione Italiana Ciechi,
scelti tra elementi non dipendenti della Banca d'Italia.
    Le  prove  d'esame  -  che  sono  finalizzate  ad  accertare, tra
l'altro,  la  capacita'  di espressione del candidato - consistono in
una prova pratica ed una prova orale.
    I  candidati  sono  chiamati  a  sostenere  una  prova pratica al
centralino  volta  ad  accertare  la  capacita' di svolgere i compiti
propri  delle mansioni di centralinista telefonico. Ai candidati puo'
essere  chiesto  di  gestire telefonate in entrata e in uscita, anche
simultanee, di consultare elenchi telefonici (a scelta del candidato,
in  nero  o  in  braille),  di  trascrivere  fonogrammi e di leggerne
successivamente il contenuto.
    La  prova pratica e' valutata fino a un massimo di 50 punti; essa
e'  superata  da  coloro  che  conseguono  una votazione di almeno 30
punti.
    I  concorrenti  che  superano  la prova pratica vengono ammessi a
sostenere una prova orale.
    La  prova orale consistera' in un colloquio di carattere generale
vertente  sui  comportamenti  e  sui  doveri  del  centralinista e su
elementi di geografia, di educazione civica e di informatica.
    La prova orale viene valutata fino a un massimo di 50 punti; essa
e'  superata  da  coloro  che  conseguono  una votazione di almeno 30
punti.
    I candidati che ne fanno espressa richiesta nella domanda possono
sostenere  una  prova  facoltativa consistente in un colloquio in una
lingua  straniera  scelta  tra inglese, tedesco, francese e spagnolo.
Tale  colloquio  facoltativo  viene valutato con l'attribuzione di un
punteggio  fino  a  un  massimo  di  3  punti, non computabile per il
superamento  della  prova  orale, ma utile a determinare il punteggio
complessivo di cui al successivo art. 6.
    Ai  candidati  viene  data  comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d'esame.