Art. 4. Commissione di concorso. Prove d'esame Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. Un membro effettivo e un membro supplente vengono designati dall'Unione Italiana Ciechi, scelti tra elementi non dipendenti della Banca d'Italia. Le prove d'esame - che sono finalizzate ad accertare, tra l'altro, la capacita' di espressione del candidato - consistono in una prova pratica ed una prova orale. I candidati sono chiamati a sostenere una prova pratica al centralino volta ad accertare la capacita' di svolgere i compiti propri delle mansioni di centralinista telefonico. Ai candidati puo' essere chiesto di gestire telefonate in entrata e in uscita, anche simultanee, di consultare elenchi telefonici (a scelta del candidato, in nero o in braille), di trascrivere fonogrammi e di leggerne successivamente il contenuto. La prova pratica e' valutata fino a un massimo di 50 punti; essa e' superata da coloro che conseguono una votazione di almeno 30 punti. I concorrenti che superano la prova pratica vengono ammessi a sostenere una prova orale. La prova orale consistera' in un colloquio di carattere generale vertente sui comportamenti e sui doveri del centralinista e su elementi di geografia, di educazione civica e di informatica. La prova orale viene valutata fino a un massimo di 50 punti; essa e' superata da coloro che conseguono una votazione di almeno 30 punti. I candidati che ne fanno espressa richiesta nella domanda possono sostenere una prova facoltativa consistente in un colloquio in una lingua straniera scelta tra inglese, tedesco, francese e spagnolo. Tale colloquio facoltativo viene valutato con l'attribuzione di un punteggio fino a un massimo di 3 punti, non computabile per il superamento della prova orale, ma utile a determinare il punteggio complessivo di cui al successivo art. 6. Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni riportate nelle singole prove d'esame.