Art. 8.

              Visita medica propedeutica all'assunzione

    La  Banca  d'Italia  fa  sottoporre  gli elementi in assunzione a
visita  medica presso enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie
al  fine  di  accertare  l'idoneita' fisica alle mansioni, nei limiti
della ripetuta legge n. 594/1957 e successive modificazioni.