Art. 9.

                        Nomina e assegnazione

    La   Banca   d'Italia   procede   all'assunzione   dei  candidati
classificati  utilmente  nella  graduatoria  finale e in possesso dei
requisiti  di  cui  all'art. 1  del  bando.  Essi  sono  nominati, in
esperimento,   nel   grado   di   Vice  assistente  con  mansioni  di
centralinista  telefonico  e  -  se  riconosciuti  idonei  a giudizio
insindacabile  della Banca d'Italia, al termine dell'esperimento, che
ha  la  durata  di  sei  mesi - conseguono la conferma nel grado gia'
ottenuto  con  la  medesima  decorrenza  del provvedimento di nomina.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole, l'esperimento e' prorogato, per un
sola volta, di altri sei mesi.
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata.
    Il  rapporto  d'impiego  dei  cittadini  di un altro Stato membro
dell'Unione  Europea  e'  regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 174/1994,
recante   norme   «sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione Europea ai posti di lavoro» presso gli enti pubblici.
    In  seguito  alla nomina gli interessati devono assumere servizio
presso  la  sede di lavoro che viene loro assegnata, entro il termine
che  sara'  stabilito.  Eventuali  proroghe  di  detto  termine  sono
concesse solo per giustificati motivi.
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata  entro  il  prescritto  termine decadono dalla nomina, come
previsto  dalle  vigenti  disposizioni  del Regolamento del Personale
della Banca d'Italia.
    Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per  il  viaggio  con  qualunque  mezzo  pubblico  di  linea  per  il
raggiungimento  della  sede  di  lavoro  dalla residenza anagrafica o
dall'ultima   residenza   anagrafica  italiana  in  caso  di  attuale
residenza all'estero.