Art. 5.

                       Commissione di concorso

    1.  La  commissione  giudicatrice  e'  nominata  con  decreto del
presidente  del CNR ed e' costituita da cinque membri effettivi e due
supplenti,  ai sensi dell'art. 9 del «Regolamento di disciplina delle
procedure  di selezioni ai diversi livelli del personale del CNR»; la
composizione  della  commissione  e' pubblicata sulla pagina del sito
internet  del  CNR:  www.urp.cnr.it  (vedere sezione Lavoro). Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
    2.  La  partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo  inderogabile  per  i  commissari. La commissione nella prima
riunione sceglie al proprio interno il presidente.
    3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per  cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente,
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua  sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del presidente la commissione procedera' alla suddetta nomina nel suo
interno.
    4.  Le  eventuali  cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato  giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
    5.  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile,  devono  essere  proposte  al  presidente del CNR nel termine
perentorio  di  trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al  precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione
non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
    6. La commissione conclude la procedura concorsuale entro novanta
giorni  dalla  data  della prima riunione di cui al successivo art. 6
comma  1. Con proprio decreto il dirigente del servizio II concorsi e
borse di studio del D.S.T.S. - CNR puo' prorogare il predetto termine
per  una  sola  volta  e  per  non  piu'  di  trenta  giorni; decorso
inutilmente  quest'ultimo termine, il presidente del CNR procede allo
scioglimento della commissione ed alla sua ricostituzione.