Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  dell'avviso  di cui all'art. 5, la commissione tiene la sua
prima  riunione,  nel  corso  della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
    2.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente  di  60  punti.  I  titoli  valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
      a) il  curriculum,  di  cui  all'art. 4,  comma  4, lettera a),
massimo punti 30. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da
valutare  specificamente  l'attivita'  di ricerca, di cui all'art. 2,
comma 2, lettera b), le pubblicazioni, i rapporti tecnici, i brevetti
non compresi nella successiva lettera b);
      b)  le  pubblicazioni, i rapporti tecnici ed i brevetti, di cui
all'art. 4,  comma  4, lettera b), massimo punti 30 con un massimo di
punti 3 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico, o brevetto.