Art. 6. Valutazione dei titoli 1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 5, la commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati. 2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 60 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), massimo punti 30. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare specificamente l'attivita' di ricerca, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), le pubblicazioni, i rapporti tecnici, i brevetti non compresi nella successiva lettera b); b) le pubblicazioni, i rapporti tecnici ed i brevetti, di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), massimo punti 30 con un massimo di punti 3 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico, o brevetto.