Art. 7. Colloquio 1. Il colloquio consiste nella discussione su aspetti scientifici del settore di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), nonche' sul curriculum e sulle pubblicazioni scientifiche e/o rapporti tecnici e/o brevetti. Il colloquio e' diretto anche ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell'informatica, e la conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri. 2. La commissione dispone, per la valutazione del colloquio, di 40 punti. 3. Il giorno ed il luogo del colloquio sara' comunicato ai candidati mediante lettera raccomandata con almeno venti giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere la predetta prova. 4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60 nell'esame dei titoli. 5. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data comunicazione del punteggio riportato nell'esame dei titoli. 6. Il colloquio s'intende superato dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 28/40 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e dell'informatica. 7. Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame. 8. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identita' personale, i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato, saranno dichiarati decaduti dal concorso. 9. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al concorso. 10. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ed indica il vincitore, in numero pari a quello dei posti messi a concorso, nella persona del candidato che ha conseguito il piu' elevato punteggio finale dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.