Art. 7.

                              Colloquio

    1. Il colloquio consiste nella discussione su aspetti scientifici
del  settore  di  cui  all'art. 2,  comma  2, lettera b), nonche' sul
curriculum  e  sulle  pubblicazioni scientifiche e/o rapporti tecnici
e/o   brevetti.  Il  colloquio  e'  diretto  anche  ad  accertare  la
conoscenza  della/e  lingua/e  straniera/e  e  dell'informatica, e la
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
    2.  La  commissione dispone, per la valutazione del colloquio, di
40 punti.
    3.  Il  giorno  ed  il  luogo  del  colloquio sara' comunicato ai
candidati  mediante  lettera  raccomandata con almeno venti giorni di
preavviso  rispetto  alla  data  in  cui devono sostenere la predetta
prova.
    4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 42/60 nell'esame dei titoli.
    5.  Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data
comunicazione del punteggio riportato nell'esame dei titoli.
    6.  Il  colloquio  s'intende  superato  dai candidati che abbiano
riportato  un  punteggio  non inferiore a 28/40 ed un giudizio almeno
sufficiente  in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell'informatica.
    7.  Al  termine della seduta relativa al colloquio la commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
della  votazione  da  ciascuno  riportata  in tale prova, elenco che,
sottoscritto  dal  presidente  e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
    8.  Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare
un  valido  documento  di identita' personale, i candidati che non si
presenteranno  a  sostenere  il colloquio nel giorno fissato, saranno
dichiarati decaduti dal concorso.
    9.  Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di  eventuali  spese sostenute dai candidati per la partecipazione al
concorso.
    10.  La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito  ed  indica  il  vincitore,  in numero pari a quello dei posti
messi  a  concorso,  nella persona del candidato che ha conseguito il
piu'   elevato   punteggio  finale  dato  dalla  somma  dei  punteggi
conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.