Art. 6. Valutazione dei titoli 1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati. 2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri ai sensi del comma precedente, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), massimo punti 15. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare specificamente il dottorato di ricerca, l'attivita' di ricerca di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), le pubblicazioni, i rapporti tecnici ed i brevetti non compresi nella successiva lettera b); b) le pubblicazioni, i rapporti tecnici ed i brevetti di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), massimo punti 15 con un massimo di punti 3 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico o brevetto.