Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la
sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
    2.  La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai  sensi del comma precedente, e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    3.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente  di  30  punti.  I  titoli  valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
      a)  il  curriculum,  di  cui  all'art. 4,  comma 4, lettera a),
massimo punti 15. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da
valutare  specificamente  il  dottorato  di  ricerca,  l'attivita' di
ricerca  di  cui all'art. 2, comma 2, lettera b), le pubblicazioni, i
rapporti  tecnici ed i brevetti non compresi nella successiva lettera
b);
      b)  le  pubblicazioni,  i rapporti tecnici ed i brevetti di cui
all'art. 4,  comma  4, lettera b), massimo punti 15 con un massimo di
punti 3 per ciascuna pubblicazione, o rapporto tecnico o brevetto.