Art. 12.

                    Responsabile del procedimento

    Il  responsabile,  ai  sensi  degli articoli 4, 5 e 6 della legge
7 agosto  1990,  n. 241,  e  dell'art. 2,  comma  11, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   23 marzo   2000,  n. 117,  di  ogni
adempimento inerente al presente procedimento concorsuale che non sia
di  competenza della commissione giudicatrice e' il capo dell'Ufficio
coordinamento personale tecnico-amministrativo dell'Universita' degli
studi di Salerno.