Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Ai  sensi  del  comma  2  dell'art. 28  del  decreto  legislativo
n. 165/2001, al predetto concorso possono essere ammessi:
      1)  i  dipendenti  di  ruolo  delle  pubbliche amministrazioni,
muniti   di  diploma  di  laurea  in  ingegneria  o  in  architettura
conseguita  ai sensi della legislazione vigente prima dell'entrata in
vigore   del   decreto   ministeriale   n.   509/1999   o  di  laurea
specialistica,  che  abbiano  compiuto almeno cinque anni di servizio
svolti  in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il   possesso   del   diploma  di  laurea.  Per  i  dipendenti  delle
amministrazioni  statali  reclutati  a  seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio e' ridotto a quattro anni;
      2)  i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e  strutture  pubbliche  non previsti dall'art. 1, comma 2 del citato
decreto  legislativo  n. 165/2001,  muniti  di  uno  dei sopraccitati
diplomi di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
      3)   coloro   che  hanno  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purche' muniti di uno dei citati diplomi di laurea;
      4)  i  soggetti  in possesso di uno dei sopraccitati diplomi di
laurea,  forniti  di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato,  con  servizio  continuativo per almeno quattro anni presso
Enti  od Organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni
funzionali  apicali  per  il  cui  accesso e' richiesto il diploma di
laurea.
    Gli  incarichi  dirigenziali  sopra descritti devono essere stati
conferiti con provvedimento formale dell'Autorita' competente in base
a  quanto  prevedono gli ordinamenti dell'amministrazione e dell'ente
al quale il candidato appartiene.
    Oltre al possesso dei su indicati diplomi di laurea in ingegneria
o   architettura  i  candidati  dovranno  essere  in  possesso  anche
dell'abilitazione  all'esercizio  della professione di ingegnere o di
architetto.
    I candidati devono, altresi', possedere i seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro della Comunita' economica europea;
      2) godimento dei diritti politici e civili;
      3) l'elettorato attivo;
      4)  non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
      5)  idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
      6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
      7)  non  essere  stato  destituito  o  dispensato da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile.
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n. 174/1994,  i  cittadini  degli  Stati membri dell'Unione
europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
      di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  dello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      di   essere   in  possesso,  ad  eccezione  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
      di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione.  La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera'
l'esclusione  dal concorso che puo' essere disposta, in ogni momento,
con  provvedimento  motivato  dal  direttore amministrativo, ai sensi
dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 693/1996.
    I    candidati    sono    ammessi   al   concorso   con   riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti.